STRAGI NAZISTE:i risarcimenti, governo italiano permettendo, si potranno chiedere la 1 gennaio 2012
Dei criminali di guerra hanno massacrato un sacco di gente, sono stato condannati all’ergastolo ma in galera non ci andranno, e manco i risarcimenti, dovuti, potranno essere ottenuti, poiché la Germania rifiuta di versare i risarcimenti a causa di un decreto legge, il n. 63, voluto e approvato dall’attuale Governo italiano, e approvato il 28 Aprile 2010, in questa legislatura, che di fatto sospende l'esecutività dei provvedimenti nei confronti dello Stato tedesco che, non ha mai negato le proprie responsabilità storiche e morali ma a fronte di tali richieste, avanzate dinanzi a tribunale di altri Stati, qual è quello italiano, si è difeso, così come esposto lamentato in Parlamento dall’on Barbi del Pd, il 25 maggio 2010,(1) sostenendo, in base ad un principio generale del diritto internazionale, di non essere, in quanto Stato sovrano, soggetta alla giurisdizione di Stati esteri per atti, ancorché criminosi, compiuti nell’esercizio della propria sovranità dallo Stato a cui è succeduto: di godere cioè di un diritto all’immunità dalla giurisdizione di Stati esteri. Questo principio, cui il decreto legge n 63, voluto dall’attuale governo in carica, si è poi inchinato, è stato, ricorda quel maggio 2010 l’on Barbi, per la prima volta messo in discussione dalle fondamenta da una pronuncia della Corte di cassazione italiana del 2004 che, ha affermato che la Germania non poteva invocare l’immunità dalla giurisdizione italiana per le deportazioni compiute in Italia dopo l’8 settembre 1943 poiché quegli atti, benché compiuti in forza della sovranità statuale, violavano diritti umani fondamentali da considerarsi dallo stesso diritto internazionale prevalenti e superiori rispetto al principio dell’immunità. Tralasciando i termini tecnici, in sostanza, il diritto umanitario precederebbe e prevarrebbe sul diritto all’immunità della sovranità statale.
Ora, però ci sia grande attenzione per le difese dei sopravvissuti alle stragi naziste, queste si ricordino che, in virtù dello stesso decreto legge italiano, n 63 che, non si annulla ma bensì,solamente si sospende l'esecutività di provvedimenti nei confronti della Germania riconosciuta da tribunali civili e militari responsabile civile nei confronti di sopravvissuti e familiari delle vittime di stragi naziste e, questa sospensione decade il 31 Dicembre 2011, dunque se questo governo non si rimette 'adopera' per evitare che dal 1 gennaio 2012 possano essere richiesti i risarcimenti alla Repubblica Federale tedesca, ciò si potrà fare, in virtù dell’Art. 1 del decreto n 63, 28 Aprile 2010.
(2)Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunità della giurisdizione italiana degli Stati esteri 1. Fino al 31 dicembre 2011, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato
estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti
titoli esecutivi.
(2) http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/147/3.htm
(1) http://mbarbi.wordpress.com/2010/05/25/conversione-in-legge-del-decreto-legge-28-aprile-2010-n-63-recante-disposizioni-urgenti-in-tema-di-immunita-di-stati-esteri-dalla-giurisdizione-italiana-e-di-elezioni-degli-organismi-rappresentativ/
Ora, però ci sia grande attenzione per le difese dei sopravvissuti alle stragi naziste, queste si ricordino che, in virtù dello stesso decreto legge italiano, n 63 che, non si annulla ma bensì,solamente si sospende l'esecutività di provvedimenti nei confronti della Germania riconosciuta da tribunali civili e militari responsabile civile nei confronti di sopravvissuti e familiari delle vittime di stragi naziste e, questa sospensione decade il 31 Dicembre 2011, dunque se questo governo non si rimette 'adopera' per evitare che dal 1 gennaio 2012 possano essere richiesti i risarcimenti alla Repubblica Federale tedesca, ciò si potrà fare, in virtù dell’Art. 1 del decreto n 63, 28 Aprile 2010.
(2)Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunità della giurisdizione italiana degli Stati esteri 1. Fino al 31 dicembre 2011, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato
estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti
titoli esecutivi.
(2) http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/147/3.htm
(1) http://mbarbi.wordpress.com/2010/05/25/conversione-in-legge-del-decreto-legge-28-aprile-2010-n-63-recante-disposizioni-urgenti-in-tema-di-immunita-di-stati-esteri-dalla-giurisdizione-italiana-e-di-elezioni-degli-organismi-rappresentativ/