Domenica 14 giugno 2026
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TRTRUFFA DISMISSIONE CASE DEL COMUNE DI ROMA

SANTE · · 0 interventi
Come cittadino e come residente nello stabile di Viale Mazzini 73,mi corre l'obbligo ed il dovere di evidenziare,,ancora ujna volta, uno scandalo che è avvenuto e sta continuando ad avvenire nella dismissione negli stabili appunto di viale Mazzini 73 e via Andreoli 2 dal Comune di Roma, giusta delibera consiliare n.139/2001, tramite le Risorse per Roma S.P.A., che ha svolto tutte ie operazioni relative alfa vendita dei predetti immobili. Ho seguito tutta la procedura relativa alle vendite dei predetti alloggi .. Tralasciando alcuni passi importanti della delibera stessa ( categorìe protette aventi diritto e requisiti, mutui agevolati, ecc ecc...), l'attenzione mi e' stata attratta dai passo della delibera stessa che vieta inderogabilmente la vendita dell'alloggio acquistato in prima istanza dall'avente diritto, prima che siano trascorsi 10 anni dalia stipula dei rogito
Da elementi certi, anche sulla base di documenti facilmente reperibili, è emerso che in moltissimi casi, approfittando delle scarse possibilità economiche degli aventi diritto all'acquisto, alcuni soggetti, presumibilmente in collusione con operatori delie citate istituzioni, hanno offerto una buonuscita, da ¤ 50.000 a ¤ 300.000, a seconda delle caratteristiche dell'aiioggio, per entrare in possesso Illegittimamente dell'alloggio stesso per poi o utilizzarlo loro.o rivendendolo a terzi nonostante il divieto del termine dì 10 anni dal rogito Risulta che molti rogiti sono già stati stipulati e ciò in dispregio di una precisa norma di legge ponendo in essere un negozio affetto da nullita'assoluta Si sono concretizzate altresi' ipotesi di reato nel comportamento degli speculatori ed esattamente 1) associazione a delinquere; 2) truffa aggravata; 3)_ sostituzione di persona concretizzatasi nell'invio di telegrammi idal contenuto falso e compimento di atti sulla base di inesistenti procure mai legalmente rilasciate, 5) sottrazione e distruzione di documenti c/ la spa risorse per roma per non permettere l'inserimento nelle categorìe protette previste dalla delibera 139 /2001 allo scopo di poter ancora disporre di altri alloggi su cui speculare Ultima considerazione; in tutta la vicenda descrìtta si evidenzia anche un edatante caso di riserva mentale intendendosi per essa l'atteggiamento di chi.intenzionalmente dichiara cosa diversa da quella che pensa
iPoiche' la controparte non e* al corrente di questa divergenza
tra volontà* e dichiarazione il negozio giurìdico posto in
essere e* valido .Essendo controparte .nella fattispecie il
Comune di Roma ,e non essendo a conoscenza della riserva
mentale,(almenoaa cosi* si spera e ci si augura.altrimenti la
vicenda assumerebbe connotazioni ben piu' gravi) II
primo rogito e* assolutamente valido.per cui scatta
automaticamente il divieto di vendita per la durata di 10 anni
prevista dalia delibera consiliare n139/2001 Nulli sono pertanto i successivi rogiti Apposita segnalazione con richiesta di notizia in caso di archiviazione,e* stata inviata alla Procura sella Repubblica salla Procura Regionale della Corte dei Conti , al Comune di Roma nella
persona del suo ex sindaco Waiter Veltroni e alia spa risorse
par Roma . Non si e' ottenuto ,peraltro alcun risultato ma una ulteriore dimostrazione della gia' nota 'inefficienza delle Istituzioni
La truffa e' iniziata nel 2004 ed e' proseguita indisturbata sino ad oggi Quanto sopraesposto provochera' senz'altro l'intervento della Procura della Repubblica di Roma la quale ,a seguito di esposto-denuncia da me inoltrato,dovrebbe procedere ad accertare la sussistenza del reato di truffa aggravata e di altri ad essa correlati.Esiste peraltro ,nell'immediato ,la concretizzazione di un inquietante evento relativo alla gestione e all'amministrazione del condominio di fatto costituitosi ex lege negli stabili di viale Mazzini 73 e via Andreoli 2 e alla nomina dell'amministratore che sarebbe dovuta avvenire nella prima assemblea valida convocata dall'ente proprietaro ,di tutte le unita' immobiliari in vendita nei confronti dei soggetti che gia' avevano legittimamente acquistato Ammesso che cio' sia avvenuto presupponendo l'esistenza nel Comune di Roma della buona fede il problema si pone nella sua magnitudine per le altre assemblee convocate per l'approvazione dei rendiconti di spesa ed altre questioni condominiali Nel frattempo si stavano moltiplicando le cessioni abusive a terzi che entravano in possesso degli alloggi con simulati negozi giuridici insanabilmente nulli perche' in contrasto con una precisa norma di legge ( delibera comunale n.139/2001)che sancisce un tassativo divieto per un periodo di 10 anni dal primo rogito ,alla stipula di successivi rogiti ; tali soggetti non possono essere considerati titolari del diritto di proprieta' delle sigole unita' immobiliari e quindi carenti della legittimazione attiva e passiva propria dei condomini regolari Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa,l'annullamento del provvedimento amministrativo sul quale si fonda un successivo contratto di diritto privato, comporta non già l'annullabilità, ma l'automatica inefficacia di quest'ultimo; inefficacia che ben può essere dichiarata anche dal Giudice Amministrativo. Sicché non resta che dichiarare che la violazione del vincolo decennale sancito dalla delibera 139/2001 rende automaticamente inefficace ("caduca") il contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, stipulato fra il Comune di Roma ed il soggetto avente diritto e così pure quello stipulato fra quest'ultimo ed eventuali terzi. In tale maniera si e' dichiarata la II Sezione del Tar del Lazio nella Camera di consiglio del 19/03/2008 per analoga vertenza ed in cui ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia dei contratti di vendita aventi ad oggetto l'immobile per cui è causa, stipulati fra il Comune di Roma ed un soggetto avente diritto e fra quest'ultimo ed un terzo sopravvenuto Sulla base di tali principi e' consequenziale il fatto che tutti i contratti stipulati con tale procedura sono inficiati da nullita' assoluta ,imprescrittibile per cui il Comune di Roma ,quale primo dante causa, ha riassunto la titolarita' di proprietario delle unita' immobiliari in contestazione.Gravissime conseguenze si producono infine in ordine alle convocazione delle assemblee condominiali che non e' avvenuta secondo i criteri dell'art 1136 cc per cui tutte le assemblee non hanno validita' giuridica con contestuale nullita' assoluta,imprescrittibile, delle relative deliberazioni e l'impossibilita' per l'amministratore di avvalersi dei mezzi idonei per la tutela e la corretta gestione dell'attivita' condominiale A mio parere sarebbe urgente ed opportuno che il Comune di Roma,tramite il nucleo di P G dei VV UU accertasse in modo peculiare le singole situazioni locative e contrattuali sistemando senza indugio quelle irregolari mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi e ,se del caso,con iniziative giudiziarie anche in sede penale




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