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Emergenza Immigrati Nord Africa: una proposta operativa

Buona vita · · 1 interventi
Regione Solidaria (Utopia)
Consiglio straordinario del 20/04/2015
“Deliberazioni urgenti per l’accoglienza dei migranti del Nord Africa”

Il Consiglio Regionale della regione Solidaria, nello spirito e nel rispetto del proprio statuto, sentito il parere della Commissione Regionale Emergenze per le Calamità Naturali e come da accordi con il Governo di Utopia, ha deliberato all’unanimità di accogliere nelle proprie strutture per l’emergenza fisse e mobili , distribuite sul territorio regionale, fino a 5 mila migranti contemporaneamente, per un massimo di 30 mila nell’arco dei prossimi sei mesi (dal 01 maggio 2015 al 31 ottobre 2015).
Dettagli operativi:


Art - 01. Inizio intervento. Le 25 strutture per l’emergenza esistenti nel territorio di Solidaria verranno adattate, entro il 1° maggio 2015, per accogliere i migranti provenienti dal Nord Africa, garantendo loro vitto, alloggio, vestiario e un’adeguata assistenza sanitaria.

Art - 02. Portata intervento. Visto che la permanenza media del migrante nella struttura non supera i 30 giorni è possibile accogliere nell’arco dei 6 mesi stabiliti un massimo di 30 mila migranti (solo 5 mila contemporaneamente, viste le capacità ricettive delle strutture e la disponibilità del personale volontario addetto) per un totale di 900 mila Giorni_Migrante (5.000 x 180).

Art - 03. Costi intervento. Il costo medio di permanenza nelle strutture di emergenza, consolidato dal 2007 (8 anni), è di 100 € giorno per ospite. Il 50% di tale somma è a carico della fiscalità generale di Utopia e verrà recuperato decurtando i prossimi trasferimenti da Solidaria alla tesoreria di Utopia, come previsto dalla convenzione Solidaria/Utopia del 2007. Il rimanente 50%, pari a 50€ Giorno_Migrante, è a carico della regione Solidaria (50 x 900 mila = 45 milioni di €). I costi della sicurezza (CC, Polizia di Stato, GdF) sono a carico di Utopia

Art - 04. Copertura finanziaria. Per questo intervento umanitario, Il Consiglio Regionale di Solidaria ha deliberato all’unanimità e con esecutività immediata di utilizzare i fondi per le emergenze già disponibili, fino ad un massimo di 50 milioni di €.

Art - 05. Gestione intervento. L’intera gestione economica e organizzativa è di competenza della regione Solidaria che posterà in tempo reale sul sito www.solidaria.ut tutte le decisioni e gli interventi effettuati: notizie, indicazioni operative, bilanci, spazio proposte, critiche, …

Art - 06. Regolamento accoglienza. All’arrivo nella struttura di emergenza il migrante deve essere identificato, se necessario anche con rilevazioni biometriche (tutti i dati confluiranno immediatamente nel sistema informativo centralizzato del Ministero degli Interni di Utopia), valutati stato di salute, eventuale gravidanza in corso ed entro 30 giorni verrà definita la sua posizione che porterà sempre e comunque all’uscita dalle strutture di emergenza di Solidaria:
a) Se viene riconosciuto ‘perseguitato’ (politico, religioso, razza, genere, …), va trattato secondo le norme nazionali/internazionali in vigore per chi gode di diritto d’asilo.
b) Se riconosciuto ‘migrante economico’ e se non scatta la Solidarietà volontaria prevista dall’Art–08, deve lasciare il territorio di Utopia.
c) Se viene qualificato come ‘indesiderato’ per crimini commessi in Utopia e in altri stati, viene subito espulso da Utopia e riportato nello stato di provenienza, con il divieto di ritornare in Utopia per i prossimi 5 anni.

Art - 07. Minori e gruppi familiari
a) I minori accompagnati seguono le sorti dei genitori.
b) I minori non accompagnati dopo i 30 giorni dell’identificazione e definizione della posizione, escono comunque dalle strutture d’emergenza regionali e saranno destinati ad altre sedi nazionali preposte se non scatta la solidarietà volontaria prevista dall’Art-08.
c) I bambini nati nelle strutture d’emergenza regionali o durante i trasferimenti, fermo restando un’adeguata specifica assistenza pediatrica, sono trattati come gli altri migranti, con l’unica eccezione che la permanenza nelle strutture d’emergenza regionali di Solidaria della mamma e del neonato può arrivare fino ai tre mesi di vita del bambino; questo prolungamento dei termini di permanenza vale anche per la famiglia, padre ed altri figli minori di 18 anni, previo accertamento dell’effettivo grado di parentela. Passati i tre mesi, il bambino segue le sorti dei genitori.
d) In ogni caso i gruppi familiari (genitori e figli minorenni) riconosciuti non potranno essere divisi.

Art - 08. Solidarietà volontaria. Per ospitare i perseguitati e migranti economici, indicati nel precedente Art-06, che escono dalle strutture di emergenza, è possibile avvalersi di privati cittadini e associazioni private (che non godano di nessun tipo di agevolazione fiscale o di finanziamento pubblico a qualsiasi titolo e quantità) residenti in Solidaria, iscritti in appositi registri regionali, disponibili volontariamente ad ospitare decorosamente uno o più migranti per almeno 90 giorni; questa ospitalità è prolungabile più volte, sempre per periodi minimi di tre mesi. Oltre al vitto ed alloggio, sono da aggiungere 100€ mensili per l’assistenza sanitaria di ciascun migrante; nel caso di donne incinte e di minori di anni 12 la spesa sanitaria è a carico dalla regione Solidaria. L’ospitante volontario si accolla anche le spese e l’organizzazione del viaggio di rimpatrio del migrante. La capacità finanziaria di far fronte all’impegno è verificata dal Comune di residenza dell’ospitante e può essere accompagnata da una fidejussione di garanzia. Al termine del periodo di ospitalità volontaria, il migrante deve essere accompagnato al paese d’origine o in altro stato dell’Unione Europea che accetta di ospitarlo, salvo che nel frattempo, non abbia maturato altro titolo per rimanere nel territorio di Utopia come da normative nazionali/internazionali: permesso di soggiorno con autosufficienza economico-logistica, matrimonio, riconoscimento dello stato di profugo o assunzione per un periodo minimo di 12 mesi, in aziende esclusivamente private (che non godano di nessun tipo di agevolazione fiscale o di finanziamento pubblico a qualsiasi titolo e quantità, sia in generale, che per le assunzioni). I costi di viaggio sono a carico del migrante, se autosufficiente economicamente, o dell’ente di Utopia/UE che lo ospiterà o dell’azienda che lo assume.

Art - 09. Comportamento dei migranti nelle strutture d’emergenza. Il migrante deve tenere un comportamento civile nel rispetto del regolamento in vigore nelle strutture d’emergenza; in particolare non può uscire dall’area di pertinenza della struttura senza il permesso dei responsabili della struttura. Alla 3° mancanza grave il migrante viene espulso dal territorio di Utopia e qualificato come ‘indesiderato’ con divieto d’ingresso in Utopia per i prossimi tre anni.

Art - 10. Costi trasferimento. I costi di rimpatrio dalle strutture d’emergenza di Solidaria dei ‘migranti economici’ e quelli d’espulsione per gli ‘indesiderati’, sostenuti inizialmente da Solidaria, sono a carico della fiscalità generale di Utopia e verranno recuperati decurtando i prossimi trasferimenti da Solidaria alla tesoreria di Utopia, come previsto dalla convenzione Solidaria/Utopia del 2007.

Art - 11. Acquisizione beni demaniali dismessi. Il Governo di Utopia consegnerà a titolo gratuito alla regione Solidaria alcuni beni demaniali presenti sul suo territorio e non più utilizzati da oltre 10 anni, in particolare: 4 ex caserme e 1 ex deposito militare. La regione Solidaria, in caso di risultato positivo del referendum previsto all’Art-12, s’impegna a sistemare a proprie spese questi beni ed adibirli per sempre a strutture fisse per le emergenze, aumentando così la ricettività regionale di altre mille unità, portandola complessivamente a 6 mila posti.

Art - 12. Sviluppi per i prossimi 3 anni. Il Consiglio Regionale di Solidaria, come previsto dallo statuto regionale, ha indetto per il prossimo 7 giugno 2015 una consultazione popolare per ratificare:
a) la proposta di estendere l’accoglienza dei migranti del Nord Africa per altri tre anni (a partire dal 01/11/2015), con le stesse regole individuate negli Artt. precedenti, con l’utilizzo per lo stesso periodo del 50% del fondo non già impegnato per le emergenze locali o nazionali a seguito di calamità naturali, ad oggi ammontante a 175 milioni di €;
b) l’aumento del 50% della tassa di scopo, solo per i prossimi 3 anni (2016-2017-2018), per reperire le risorse necessarie alla ristrutturazione dei beni demaniali dismessi e acquisiti gratuitamente dalla regione Solidaria come indicato nell’Art-11 precedente.

Solidaria (Utopia), 20 aprile 2015 Presidenza del Consiglio Regionale di Solidaria
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